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Il punto della situazione: normativa, agevolazioni e obblighi. Tutto quello che c’è da sapere

Normativa/legge disabili barriere architettoniche

Il legislatore ha introdotto la legge 13/1989 per fare chiarezza sul tema degli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Una legge che ha come primario scopo quello di eliminare ogni dubbio per quanto riguarda edifici privati di nuova costruzione, per gli interventi di ristrutturazione e per quanto riguarda gli spazi esterni di pertinenza e accesso.

Articoli mirati, ma caratterizzati da una certa genericità: ecco perché per una migliore comprensione del testo normativo il tutto è stato integrato con il Regolamento di attuazione (DM 236/89) che ha ampliato la nozione di “barriera architettonica”, delineando i diversi livelli qualitativi di progettazione e edificazione. In pratica sono stati chiariti i concetti di accessibilità, visitabilità e adattabilità.

Qual è il campo di applicazione della legge 13/1989? Le disposizioni normative in esame si applicano a: 

  • edifici privati di nuova costruzione;
  • edifici di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione;
  • ristrutturazione di edifici privati;
  • spazi esterni di pertinenza degli edifici.

È previsto anche un contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche, la cui entità è determinata, secondo la legge 13/1989, dalle spese realmente sostenute e debitamente comprovate. Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a 2.582,28 euro; è aumentato del 25% per costi da 2.582,28 euro a 12.911,42 e di un ulteriore 5% per costi al di sopra di 12.911,42 euro.

L’erogazione del contributo avviene solo dopo l’esecuzione dell’opera: il richiedente dovrà presentare tutte le fatture e comunicare al sindaco del comune ove è ubicato l’immobile la conclusione dei lavori.

IVA agevolata al 4%

La normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, nel tema contributi, prevede anche l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 4%. Quanto appena detto solo per «le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche» e per «poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servo scala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie».

Quindi, l'IVA al 4% è applicabile solo alle spese di manodopera e alle prestazioni relative all'appalto dei lavori. Sono escluse le spese di progettazione e le spese per il materiale. Anche per l'acquisto di soluzioni per il superamento delle barriere architettoniche (servoscala, piattaforme elevatrici, ascensori) si applica l'aliquota IVA agevolata al 4%, purché risultino conformi alle prescrizioni del DM 236/1989.

Per usufruire dell'IVA al 4% è necessario produrre specifica documentazione: è richiesta la prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della ASL di appartenenza, che attesti il collegamento funzionale tra la menomazione ed il sussidio tecnico e informatico. È richiesto, inoltre, il certificato attestante l'esistenza di una disabilità rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) ed il carattere permanente delle stesse. Quest’ultimo sarà rilasciato sempre dall’ASL di appartenenza.

 

Obblighi condominio in materia di barriere architettoniche 

Tanti sono i dubbi in merito all’installazione di specifiche soluzioni condominiali per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Dubbi sollevati dalla non perfetta conoscenza della normativa in vigore e di alcuni articoli di fondamentale importanza del Codice Civile. Proviamo a fare un po' di chiarezza.

Prevale il diritto di proprietà o l’interesse del disabile? Una domanda che solleva un polverone di immense dimensioni, ma alla quale è possibile rispondere con precisione, facendo riferimento a sentenze della Corte di Cassazione. Nello specifico chiamiamo in causa la recente sentenza n.24235/2016 che ha affermato l’impossibilità di costruire una innovazione (montascale, ascensori e altro) quando questa comprometta l’utilizzo di un bene da parte di un solo singolo condomino. Si evince che il diritto di proprietà prevale sull’interesse del disabile, poiché non deve essere leso il diritto di godimento pieno ed esclusivo della proprietà di altri soggetti.

Detto ciò, entriamo nel merito della questione richiamando alcuni articoli del codice civile: artt. 1120 e 1121 che riguardano le “innovazioni” e le “innovazioni gravose e voluttuarie”, che richiamano l’art. 1136 relativo alle votazioni dell’assemblea condominiale. Articoli che non possono essere in alcun modo dimenticati: a dirlo è la stessa legge 13/1989 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

Qual è il succo della questione? In materia di abbattimento delle barriere architettoniche è sempre opportuno essere sicuri di non arrecar danno (limitazione del diritto di proprietà) a nessun altro condomino, pena l’impossibilità di eseguire opere specifiche a vantaggio di chi ha una ridotta capacità motoria.

Tuttavia, nel momento in cui nessun diritto viene leso e sussistono tutti i requisiti per la realizzazione di tali opere per l’abbattimento delle barriere, l’assemblea dovrà provvedere alla votazione. Su questo punto è molto chiaro il testo della Legge n.220/2012 (“modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”), che va a definire il quorum necessario per le decisioni condominiali nel merito della questione (“sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza degli interventi in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio”).

Le innovazioni volte all’eliminazione delle barriere architettoniche possono essere apportate all’immobile anche in deroga della normativa sulle distanze minime (Testo Unico sull’Edilizia), purché non incidano negativamente, come detto, su diritti facenti capo ad altri soggetti e siano il risultato di una valida approvazione da parte dell’assemblea.

 

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Barriere architettoniche e condominio: ripartizione spese (normativa)

Chi dovrà pagare le spese per la realizzazione di nuove opere e innovazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche nel condominio? A chi spetta far fronte alle spese di manutenzione e in che misura? Sono questi i principali dubbi che attanagliano la mente di chi vive in un condominio nel quale si è deciso di effettuare specifici lavori a vantaggio delle persone disabili.

E’ sempre la legge n.13/1989 a fare chiarezza con il II comma dell’articolo 2: “nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage”. Lo stesso discorso vale anche per l’installazione dei montascale.

E nel caso in cui sia l’assemblea a decidere per l’installazione di un impianto? Cosa succede? Il primo comma dell'art. 2 legge n. 13/89 afferma che le modifiche devono essere approvate dalla maggioranza dell’assemblea. I condomini dissenzienti hanno il diritto di notificare il proprio dissenso, affermando di non voler partecipare alla spesa.

Trattandosi di opere innovative le spese devono essere ripartite tra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. Ovviamente, solo tra coloro che si identificano come favorevoli alla realizzazione di opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Discorso analogo per le spese di manutenzione, che devono essere suddivise tra tutti i condomini o nel caso della presenza di soggetti dissenzienti solo tra i favorevoli (art. 1124 c.c.).

 

Normativa barriere architettoniche alberghi

Anche per le strutture come gli alberghi il tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche è sempre molto discusso. Tutte le camere devono essere a norma per i disabili o la legge di riferimento prevede un numero percentuale ben preciso?

Anche per gli alberghi si fa riferimento al requisito della visitabilità, cioè la possibilità da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ai servizi igienici.

La normativa di riferimento afferma che le strutture ricettive (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, etc.) devono avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Le stanze devono avere un arredo studiato nel minimo particolare, con servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano agevoli spostamenti da chi è costretto a vivere su di una sedia a rotelle e a chi è affetto da altre particolari disabilità.

Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più. È prevista l’ubicazione delle stanze ai piani bassi dell’immobile.

 

 

Normativa barriere architettoniche locali pubblici e luoghi pubblici

Per quanto riguarda gli edifici, gli spazi e i servizi pubblici il D.P.R. 503/1996 prevede ben precisi requisiti per la costruzione degli edifici e per l’accessibilità degli spazi. La normativa affronta il problema dei parcheggi, dell’arredo urbano, della costruzione di scale e rampe di vario genere, degli attraversamenti pedonali e dei marciapiedi.

Questo anche per gli spazi di fruizione dei servizi di pubblica utilità (esempio, stazioni e servizi di navigazione) e per gli edifici scolastici. Per questi ultimi è stato specificato che i requisiti per l’eliminazione delle barriere architettoniche non devono interessare solo la struttura interna ed esterna dell’immobile di riferimento, ma il tutto è stato definito più nel dettaglio. Arredamento, sussidi e attrezzature devono essere idonee ad assicurare il normale svolgimento delle attività scolastiche a tutti i soggetti, indipendentemente dal grado o dalla forma di invalidità.

Nel caso in cui la normativa non venga osservata, qualsiasi edificio pubblico (o privato aperto al pubblico) con difformità tali da impedire l’accesso a persone disabili sarà dichiarato inagibile ai sensi dell’art.82, comma 6, Testo Unico in Materia Edilizia di cui al D.P.R. 380/2001. 


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