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Nel nostro quotidiano e nelle città, grandi o piccole che siano, le barriere architettoniche rappresentano spesso sfide tangibili. Questi ostacoli, che possono variare da gradini scomodi a pendenze eccessive, da porte strette a spazi angusti, possono complicare la vita di chiunque, indipendentemente dalla loro mobilità. Se per alcune persone queste barriere possono rappresentare un inconveniente temporaneo, per altre, come le persone con disabilità o le persone con limitazioni fisiche, possono diventare insormontabili sfide alla loro indipendenza e mobilità.

In questo articolo, esploreremo l'importanza di abbattere le barriere architettoniche per disabili all'interno dei condomini e affronteremo la complessa questione della ripartizione delle spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche in condominio. L'obiettivo è garantire che tutti i residenti possano vivere in un ambiente accessibile e inclusivo. Tuttavia, per raggiungere questo scopo, è essenziale affrontare la questione in modo collaborativo, trasparente ed equo, assicurandosi che nessun abitante venga escluso dalla possibilità di godere di un ambiente condominiale accessibile.

Barriere architettoniche: cosa sono? 

Le barriere architettoniche sono elementi fisici, strutture o caratteristiche di un ambiente costruito che possono rappresentare ostacoli o impedimenti per le persone con disabilità o limitazioni motorie. Queste barriere rendono difficile o addirittura impossibile l'accesso e la fruizione di spazi pubblici o privati da parte di individui con diverse capacità o necessità speciali. 

La propria abitazione dovrebbe essere sinonimo di cura, accoglienza e, soprattutto, protezione ed accessibilità: sembra tutto molto ovvio ma, purtroppo, anche in un’abitazione possono sussistere elementi che ostacolano la mobilità domestica, riducendo le persone con problemi di handicap a vivere male la situazione in casa o, ancor peggio, a non voler più uscire per evitare di scontrarsi con quegli ostacoli che diventano insormontabili, come ad esempio l’accesso ad un piano superiore o inferiore per mancanza di un ascensore o, se anche in presenza di quest’ultimo, un vano di accesso troppo stretto per una carrozzella o un deambulatore.

Queste sono, purtroppo, fra le più frequenti barriere che persone con ridotta capacità motoria o sensoriale, come può essere un portatore di handicap, o un anziano, o ancora un non vedente, devono subire nelle loro abitazioni e dunque è facile capire quanto sia importante l’abbattimento di tutto ciò che può essere riportato al concetto di barriera architettonica, ovvero qualsiasi cosa che leda la libertà di movimento e di fruizione di servizi.

Come abbattere le barriere architettoniche in condominio?

Abbattere le barriere architettoniche che limitano i disabili in un condominio è un obiettivo importante per garantire l'accessibilità a tutti i residenti, inclusi coloro con disabilità o mobilità ridotta. Un'opzione comune per superare le barriere architettoniche all'interno di un condominio è l'installazione di un montascale. 

Per prima cosa, dobbiamo specificare che l’installazione di un montascale può essere eseguita in due ambiti ben distinti, entrambi mirati al superamento degli ostacoli per chi non può deambulare: all’interno dell’abitazione privata, facilmente intuibile per un appartamento su due piani, senza intaccare delibere assembleari o riunioni di condominio, perché non riguarda parti comuni, e sulla rampa centrale del palazzo, ovviamente invece previo tutti i passaggi di legge del caso.

In questa seconda ipotesi, pur in presenza di necessità operative importanti per l’abbattimento della barriera architettonica, bisognerà rispettare ogni regola condominiale, al fine di non pregiudicare né la sicurezza né la stabilità dell’immobile, ed inoltre senza alterarne il decoro. Per esempio, se l’intervento dovesse imporre il taglio scale, si dovrà tenere presente che, di regola, le regolamentazioni comunali fissano in 90 cm la larghezza minima della rampa, peraltro con dovute eccezioni per immobili situati in centri storici o di particolare prestigio. Questo richiede una comprensione chiara delle competenze coinvolte nella gestione delle spese legate all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Cosa dice la legge e quali sono i diritti del disabile in condominio?

Fermo restando che, alla base di tutto, ci debba comunque essere il rispetto e la tutela dei diritti sia della persona disabile che dei condomini che fanno parte della stessa comunità abitativa, in quanto l’uno non deve ledere diritti e possibilità degli altri, e viceversa, abbiamo visto che esiste una direttiva di legge che regolarizza l’eliminazione delle barriere architettoniche in un condominio e la ripartizione delle spese.

L’art.1120 del Codice Civile sancisce il diritto di installazione del montascale in condominio, definendo però specifici requisiti. In materia di abbattimento delle barriere architettoniche è sempre opportuno essere sicuri di non arrecare danno (limitazione del diritto di proprietà) a nessun altro condomino, pena l’impossibilità di eseguire opere specifiche a vantaggio di chi ha una ridotta capacità motoria. Inoltre, il montascale non deve in alcun modo essere un ostacolo per gli altri condomini: praticamente si deve lasciare sulla rampa di scale uno spazio ampio tale da non intralciare non solo i pedoni ma anche eventuali barelle in caso di emergenza.

Tuttavia, nel momento in cui nessun diritto viene leso e sussistono tutti i requisiti per la realizzazione di tali opere per l’abbattimento delle barriere, l’assemblea dovrà provvedere alla votazione. Su questo punto è molto chiaro il testo della Legge n.220/2012 (“modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”), che va a definire il quorum necessario per le decisioni condominiali nel merito della questione (“sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza degli interventi in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio”).

Le innovazioni volte all’eliminazione delle barriere architettoniche in favore dei disabili possono essere apportate all’immobile anche in deroga della normativa sulle distanze minime (Testo Unico sull’Edilizia), purché non incidano negativamente, su diritti facenti capo ad altri soggetti e siano il risultato di una valida approvazione da parte dell’assemblea. Adesso che abbiamo compreso le norme che regolamentano l’abbattimento delle barriere architettoniche in condominio, vediamo come funziona la ripartizione delle spese.

Come vengono ripartite le spese per eliminare le barriere architettoniche in condominio?

Chi dovrà pagare le spese per la realizzazione di nuove opere e innovazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche nel condominio? A chi spetta far fronte alle spese di manutenzione e in che misura?

È sempre la legge n.13/1989 a fare chiarezza sull’abbattimento delle barriere architettoniche in condominio e la ripartizione delle spese, con il comma dell’articolo 2: per installare il montascale in condominio bisogna richiedere il parere degli altri condomini in fase di assemblea condominiale e raggiungere il quorum per deliberare la decisione di intervento, e cioè il voto favorevole deve essere almeno la metà del valore millesimale del condominio. 

Se questa maggioranza viene raggiunta, in prima o in seconda convocazione, le spese sono ripartite tra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. Ovviamente, solo tra coloro che si identificano come favorevoli alla realizzazione di opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche. I condomini dissenzienti hanno il diritto di notificare il proprio dissenso, affermando di non voler partecipare alla spesa. Discorso analogo per le spese di manutenzione, che devono essere suddivise tra tutti i condomini o nel caso della presenza di soggetti dissenzienti solo tra i favorevoli (art. 1124 c.c.).

Se anche in seconda convocazione il condominio si oppone all’eliminazione delle barriere architettoniche per disabili, il disabile, trascorsi i 3 mesi dalla richiesta di modifica, può procedere comunque alla realizzazione delle strutture che gli agevolino la vita quotidiana, quali appunto installazione di piattaforme mobili o, per esempio, sistemi di aperture automatiche delle porte di accesso al condominio, sapendo però che dovrà farlo in maniera autonoma e, pertanto, a proprie spese.  

È importante sapere che opere edilizie come l’installazione di un montascale, sia all’interno di un’abitazione privata che in uno stabile condominiale, sono soggette ad agevolazioni fiscali, con la riduzione dell’IVA del 4%.


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Montascale Agile è parte del gruppo Archimede SRL, azienda con sede in Toscana che da molti anni è al servizio di persone con difficoltà motorie per aiutarle a superare le barriere architettoniche delle proprie abitazioni. Ci occupiamo di vendita, installazione e manutenzione di montascale, servoscala, piattaforme elevatrici o miniascensori, ma anche di prodotti e accessori per disabili e anziani.
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