Oggigiorno, nel nostro quotidiano e nelle nostre città, piccole o grandi che siano, molto spesso ci troviamo a combattere con barriere architettoniche più o meno insormontabili che, già nei confronti di persone senza particolari problemi di deambulazione, possono portare a complicazioni a volte immediatamente risolvibili (si pensi per esempio ad un gradino troppo alto per un passeggino), altre di più difficile superamento, trattandosi di ostacoli particolarmente impedenti, come una pendenza eccessiva, una porta stretta, uno spazio ridotto.
La propria abitazione dovrebbe essere sinonimo di cura, accoglienza e, soprattutto, protezione ed accessibilità: sembra tutto molto ovvio ma, purtroppo, per particolari categorie di cittadini, a volte capita che proprio nelle loro case vi siano barriere architettoniche che impediscono o, quanto meno, ostacolano la mobilità domestica, riducendo le persone con problemi di handicap a vivere male la situazione in casa o, ancor peggio, a non voler più uscire dalla propria abitazione per evitare di scontrarsi con quegli ostacoli che diventano insormontabili, come ad esempio l’accesso ad un piano superiore o inferiore per mancanza di un ascensore o, se anche in presenza di quest’ultimo, un vano di accesso troppo stretto per una carrozzella o un deambulatore.
Queste sono, purtroppo, fra le più frequenti barriere che persone con ridotta capacità motoria o sensoriale, come può essere un portatore di handicap, o un anziano, o ancora un non vedente, devono subire nelle loro abitazioni e pertanto bene si comprende quanto sia importante l’abbattimento di tutto ciò che, oggettivamente ma anche soggettivamente, può essere riportato al concetto di barriera architettonica, tutto ciò, dunque, che lede la libertà di movimento e di fruizione di servizi.
Vediamo allora, in sintesi e nello specifico, come si può gestire, in presenza di un disabile in un condominio, l’abbattimento degli ostacoli alla libertà di movimento, riepilogando cosa prevede la legge anche in riferimento alla ripartizione delle spese.
Eliminazione barriere architettoniche in un condominio
Partiamo dalla legge che regolarizza la materia, che è la n.13/1989 la quale stabilisce termini e modi per la garanzia dell’accessibilità ai vari ambienti. Addentrandoci più nello specifico, con il D.M. n. 236/1989 della legislazione vengono tutelate, individuando diversi livelli di qualità, le parti più tecniche della questione.
Partendo da questo presupposto di legge, quindi, e considerando che in un condominio gli eventuali lavori di rimozione delle barriere architettoniche sono rivolte ad uso (quasi) esclusivo della persona disabile, a chi spetta la ripartizione della spesa?
Viene stabilito che, nel caso di opere di edilizia da apportare per l’eliminazione delle barriere architettoniche, dovendo quindi modificare parti comuni dell’immobile abitativo, le spese possono essere acconsentite dall’assemblea condominiale con le maggioranze stabilite dal Codice Civile. Deve essere prodotta, da parte del condomino disabile che ne ha necessità, una richiesta scritta in tal senso e, nell’eventualità che nell’ambito della riunione condominiale non si raggiunga il numero di adesioni sufficiente o l’assemblea dei condomini non si pronunci entro 3 mesi dalla presentazione dell’istanza, la persona disabile può procedere comunque alla realizzazione dell’intervento strutturale, con spese però a proprio carico.
Anche l’eventuale necessità di installazione di un montascale, molto spesso determinante per situazioni di questo tipo, segue la stessa direttiva: se approvata dal condominio in sede di assemblea, la spesa è a carico del condominio, diversamente nulla osta comunque all’opera di eliminazione barriera architettonica, pagata però dal disabile o dal suo tutore.
Con l’accenno al montascale, abbiamo introdotto un secondo argomento, sempre ovviamente legato alla nostra discussione sull’eliminazione delle barriere architettoniche e sulla ripartizione delle spese in un condominio, relativo all’installazione di quegli apparecchi necessari per far salire e scendere la persona non deambulante dal proprio appartamento, quali appunto montascale, ascensori, sollevatori in genere.
Anche in questo caso, come regolarci? Vediamolo insieme.
Montascale & ascensori: installazione in condomini e ripartizioni spese per abbattimento barriere architettoniche.
Forse non tutti i nostri lettori conoscono esattamente le varie tipologie e differenze di sollevatori per disabili esistenti sul mercato: dovendo immaginare di installarne una specifica in un condominio, è bene fare un po’ di chiarezza sulla materia.
Quando parliamo, quindi, di apparecchiature di questo tipo possiamo pensare ad ascensori, nel senso più tradizionale del termine, oppure a piattaforme elevatrici, montascale a poltroncina, servoscale porta carrozzella o mini-ascensori domestici.
Taluni, come questi ultimi, possono essere progettati ed installati all’interno dell’abitazione privata del disabile (laddove sia, per esempio, disposta su due piani) e, pertanto, un’operazione di questo tipo non andrebbe ad intaccare delibere assembleari o riunioni di condominio, non riguardando parti comuni.
Per tutti gli altri, in ogni caso, si deve avere l’accortezza, pur in presenza di necessità importanti come la salvaguardia dell’abbattimento della barriera architettonica, di non pregiudicare la sicurezza e la stabilità dell’immobile, nonché alterarne il decoro: nel caso di installazione di ascensore o piattaforma elevatrice che richieda il taglio scale, per esempio, in genere le regolamentazioni comunali fissano la larghezza minima della rampa che ne risulta a 90 cm, senza contare eventuali eccezioni nei confronti di immobili situati in particolari centri storici.
Anche nel caso della necessità di installazioni così impegnative, la legge n. 13/89 tutela, venendo incontro alle effettive necessità, la persona con handicap, riconoscendole la concessione di contributi per interventi mirati al superamento delle più volte citate barriere, previsti su immobili privati già esistenti: la domanda per ottenere tali contributi va presentata al Sindaco del Comune di residenza entro il 1° marzo di ogni anno.
In ogni caso, vige sempre la normativa che prevede il parere dei condomini su interventi di questo tipo, regolarizzata anche da una modifica successiva, la n. 220/2012, appunto denominata “Modifiche alla disciplina del condominio degli edifici”, la quale stabilisce il quorum da raggiungere durante l’assemblea per deliberare la decisione di intervento, e cioè il voto favorevole deve essere almeno la metà del valore millesimale del condominio. Se questa maggioranza viene raggiunta, in prima o in seconda convocazione, le spese sono ripartite fra tutti i condomini.
In caso contrario, lo ribadiamo poiché la materia è importante e i casi possono davvero essere di diversa natura e con differenti caratteristiche, l’ascensore può comunque essere installato, ma il condomino disabile (o chi ne esercita la tutela) deve sapere che le spese saranno a suo totale carico: stesso discorso dicasi per alternative come servo scala o piattaforma elevatrice, o per adeguamento dimensioni di un ascensore già esistente ma non sufficientemente ampio da contenere carrozzina o altri dispositivi sanitari d’ausilio medico.
In definitiva quindi, e per ricapitolare con chiarezza, chi paga per l’abbattimento delle barriere architettoniche in un condominio?
Fermo restando che, alla base di tutto, ci debba comunque essere il rispetto e la tutela dei diritti sia della persona disabile che dei condomini che fanno parte della stessa comunità abitativa, in quanto l’uno non deve ledere diritti e possibilità degli altri, e viceversa, abbiamo visto che esiste una direttiva di legge che regolarizza la materia, così importante e delicata.
Pertanto, se in prima o seconda convocazione l’assemblea condominiale raggiunge la maggioranza nel rispetto della votazione su decisioni di interventi strutturali mirati all’argomento che stiamo trattando, la persona portatrice di handicap vedrà suddivisa con gli altri condomini la spesa per gli adeguamenti strutturali che dovranno essere eseguiti.
A questo proposito, è bene ricordare che il testo di legge 13/89 prevedeva l’approvazione di 1/3, per la delibera, del valore millesimale: con la citata modifica n. 220/2012, la disciplina legislativa oggi ha stabilito un nuovo quorum deliberativo per le decisioni assembleari, innalzandolo da 333,33 a 500 millesimi.
In ogni caso, se anche in seconda convocazione, il condominio rifiuta di accettare l’eliminazione della determinata barriera architettonica, il disabile, direttamente, o tramite il proprio tutore, trascorsi i 3 mesi dalla richiesta di modifica, termine legale, e preso atto del diniego assembleare, può procedere comunque alla realizzazione delle strutture che gli agevolino la vita quotidiana, quali appunto installazione di piattaforme mobili o, per esempio, sistemi di aperture automatiche delle porte di accesso al condominio, sapendo però che dovrà farlo in maniera autonoma e, pertanto, a proprie spese.
In questo caso, lo stesso portatore di handicap dovrà inviare al Sindaco del proprio Comune di una relazione tecnica dettagliata sugli interventi da effettuare, non eseguita personalmente ma da un professionista tecnico, che dovrà relazionare e sottoscrivere il documento.
E’ importante sapere che opere edilizie come l’installazione di un montascale, sia all’interno di un’abitazione privata che in uno stabile condominiale, sono soggette ad agevolazioni fiscali, con la riduzione dell’IVA del 4%.
Inoltre, forse non a tutti è noto che la legge 13/1989 ha stabilito la possibilità di poter beneficiare di contributi a fondo perduto per l’eliminazione delle barriere architettoniche: per avere la possibilità di ottenerli, è necessario presentare domanda sempre al proprio Comune entro il primo marzo, e comunque prima dell’effettuazione dei lavori, e non ad intervento già eseguito.
Il Sindaco, valutati tutti gli elementi, potrà deliberare la concessione del contributo anche nel caso in cui non fosse materialmente realizzabile l’opera così come era stata prevista, poiché potrà essere utilizzata per l’acquisto di beni mobili, strettamente idonei al medesimo raggiungimento di obiettivi che si sarebbe voluto raggiungere con l’intervento non possibile
Ovviamente, il denaro verrà erogato solo dietro presentazione di regolari fatture fiscali. Le richieste per l’ottenimento del contributo saranno inserite in una graduatoria che decreterà tale possibilità in base alla posizione raggiunta e alle disponibilità economiche dei fondi comunali esistenti a bilancio.