Ci sono persone che, per anzianità o per problemi di deambulazione dovuti ad handicap di disabilità, hanno necessariamente bisogno, al fine di superare barriere architettoniche purtroppo presenti anche all’interno della propria abitazione o, comunque, del proprio ambito condominiale, di ausili tecnici quali i montascale, o servoscala, per abbattere dislivelli necessari al quotidiano movimento: aiuti fondamentali per chi ha un deficit motorio, in quanto permettono di potersi spostare indipendentemente e con una certa facilità.
Ma cosa sono, con precisione, questi strumenti, e quali normative ne regolarizzano installazione ed utilizzo?
Parlando di montascale o servoscala intendiamo un impianto per il sollevamento di persone impossibilitate a salire autonomamente le scale o a superare ostacoli.
Consistono in una piattaforma o in una poltroncina agganciata ad una guida, installata lungo il lato di una scala o di un piano inclinato che si sposta, azionata da un motore elettrico, nei due sensi di marcia, in salita e discesa.
Un montascale, per una persona disabile o comunque limitata nei movimenti, è un diritto riconosciuto a tutti gli effetti dalla legge, uno strumento che aiuta a recuperare, almeno in parte, una certa autonomia, e può essere installato sia all’interno della casa che nel condominio in cui il richiedente abita.
Un’adeguata informazione è determinante per conoscere tutte le caratteristiche dello strumento e le relative normative, compreso il fatto che, nel nostro Paese, devono essere controllati per Legge, due volte all’anno: al momento dell’acquisto, quindi, è importante fare attenzione al contratto, verificando se tali controlli post-vendita sono compresi nel prezzo.
La compravendita si perfeziona con la stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile e con l’acquisizione di una garanzia di due anni per tutti i clienti privati.
Installare tale strumento nella propria abitazione è un atto privato contro cui nessuno può avere nulla da ridire, non serve nessun permesso, quindi si può agire liberamente, senza bisogno di alcun tipo di autorizzazione, ma è comunque importante conoscere con precisione proprio la normativa montascale per disabili, per essere sempre in regola con la legge.
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I montascale e i servoscala devono rispondere a specifiche norme sia per gli aspetti edilizi (normativa per il superamento delle barriere architettoniche) che per gli aspetti di prodotto (norme UNI). Queste indicazioni sono vigenti nel nostro Paese da molto tempo, dalle prime regole sull’accessibilità, ovvero da quando questi prodotti hanno iniziato ad essere presenti sul mercato.
Le norme UNI, che spesso si identificano anche con normative europee, rappresentano un punto di riferimento per i produttori di queste attrezzature già dal 1991 (anno della prima disposizione in materia), rispettando le quali sono in grado di assicurare al cliente finale un alto grado di qualità.
Queste regolamentazioni stabiliscono i criteri per la progettazione e l’installazione di tali ausili tecnici, così come testualmente riportato proprio nella prima UNI che abbiamo citato ad esempio:
“Sollevatore e trasportatore di tipo fisso per disabili (montascale o servoscale).
Stabilisce a scopo di sicurezza i criteri per la progettazione, la costruzione, l’installazione e la manutenzione dei montascale o servoscala motorizzati di tipo fisso destinati prevalentemente al trasporto di disabili. Si applica ai servoscala motorizzati con gruppi di sospensione e trazione con installazione fissa e quando il mezzo di carico segue sostanzialmente l’andamento dei gradini o del piano sottostante. Non si applica alle apparecchiature trasferibili, a quelle installate a bordo di veicoli o usate per agevolare la salita sugli stessi”
Il riferimento normativo per gli aspetti edilizi, e dunque per l’accessibilità del montascale (o servoscala) è contenuto nel DM 236/89. Il testo del Decreto Tecnico è strutturato in due parti: alcuni articoli più generali in cui vengono evidenziati i criteri progettuali e altri che descrivono le specifiche tecniche.
Analizziamo nel dettaglio la normativa servoscala per disabili, così come disposta dal DM 236/89:
Come abbiamo illustrato all’inizio, per servoscala si intende un’apparecchiatura costituita da un mezzo di carico opportunamente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta capacità o totale incapacità motoria, marciante lungo il lato di una scala o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico, nei due sensi di marcia vincolato a guida.
Tali dispositivi si distinguono nelle seguenti categorie:
- pedana servoscala, per il trasporto di persona in piedi;
- sedile servoscala, per persona seduta;
- pedana servoscala a sedile ribaltabile, indifferentemente per il trasporto di persona in piedi o seduta;
- piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile, per persona su sedia a rotelle;
- piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile, per il trasporto di persona su carrozzina o comunque seduta. I servoscala sono una valida alternativa agli ascensori e utilizzabili in sicurezza per superare differenze di quota non superiori a mt 4.
La normativa prevede anche limiti precisi per quanto riguarda:
- dimensioni, a seconda delle varie categorie, sia per pedane che per sedili;
- portata, non inferiore ai 100 e non superiore ai 200 Kg
- velocità, max riferita a percorso rettilineo 10 cm/secondo
- comandi, sia al piano che sul servoscala, posti ad un’altezza fra i 70 e i 110 cm
- ancoraggi, guide e giunti devono sopportare il carico mobile moltiplicato 1,5
- sicurezza elettrica, messa a terra di tutte le masse metalliche, tensione massima di 220 V
E poi, come comportarsi quando è necessario installare il montascale all’interno del proprio condominio, specie nei confronti degli altri condomini?
Questo è un interrogativo che si può presentare alla persona disabile che, abitando in un palazzo condominiale, e non quindi in un’unità abitativa singola, può trovarsi a dover fare i conti con una necessità di questo tipo.
Vediamo nel dettaglio cosa dice la normativa a proposito di questo aspetto.
La legge n. 13/1989 stabilisce che per l’installazione di opere di questo tipo c’è bisogno dell’approvazione della maggioranza assembleare minore.
Cosa significa? Vuol dire che basta che un terzo dei condomini presenti all’assemblea dia il proprio consenso alla presenza del montascale nel condominio per avere l’autorizzazione a farlo.
E se il condominio non avesse intenzione di affrontare la questione in assemblea?
Anche in questo caso nessun problema, visto che la stessa legge specifica anche che se il condominio non è d’accordo nel trattare la votazione per la presenza del montascale, questo strumento può essere comunque installato. L’interessato deve chiedere all’amministratore, attraverso richiesta formale scritta, di convocare un’assemblea espressamente sulla questione e, se la richiesta non è presa in considerazione, il richiedente dopo tre mesi può procedere all’installazione del suo montascale lo stesso, in completa libertà.
Analizziamo altri due aspetti importanti, il costo e i limiti.
Le spese per l’installazione in un condominio devono essere sostenute dalla persona interessata alla sua fruizione. Non c’è infatti alcuna legge che stabilisce che tali spese debbano essere ripartite tra i condomini, che potrebbero eventualmente decidere in maniera autonoma e del tutto volontaria di partecipare alla spesa, dividendo i costi, in ogni caso alleggeriti dalle agevolazioni statali.
Quanto ai limiti, intendiamo specificare che l’art.1120 del Codice Civile stabilisce che il montascale non deve in alcun modo essere un ostacolo per gli altri condomini: praticamente si deve lasciare sulla rampa di scale uno spazio ampio tale da non intralciare non solo i pedoni ma anche eventuali barelle in caso di emergenza.
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E se la persona disabile che ha necessità di installare il montascale abita in un appartamento in affitto?
Anche in questo caso, esistono regole ben precise dettate dalla normativa che regolarizza l’installazione e l’utilizzo di dispositivi quali montascale e/o servoscala: qui un po’ le cose cambiano poiché ovviamente non si può agire senza dar conto della propria scelta al proprietario dell’appartamento che dovrà, per consentire l’installazione, dare il proprio consenso. Sarà in quella sede che le due parti si accorderanno sulla definizione in caso di cessazione della locazione, e cioè se alla scadenza del contratto di affitto il dispositivo si potrà lasciare o sarà da disinstallare.
Si ricorda inoltre che, sempre nel rispetto di quanto previsto dalla normativa stessa, per l’installazione di mezzi volti al superamento delle barriere architettoniche, la persona avente diritto può usufruire di una detrazione Irpef sino al 36% delle spese sostenute a tale scopo. Per i contribuenti di età non inferiore a 75 anni e 80, la detrazione può essere ripartita rispettivamente, in cinque o tre rate annuali di pari importo.
Sono inoltre previsti contributi, con diritto di precedenza nell’assegnazione riservato alle persone disabili in possesso di una certificazione che attesti invalidità totale, con evidente difficoltà di deambulazione.
Hanno comunque diritto al contributo:
- disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere motorio;
- non vedenti
- persone con a carico disabili permanenti
- condomini dove abitino le sopraesposte categorie di beneficiari
- istituti e centri residenziali destinati all’assistenza di persone disabili
Le domande di contributo per l’acquisto sono ovviamente ammesse solo per interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, e sono concesse per lavori su immobili dove risiedano persone disabili con limitazioni funzionali permanenti, sia privati che pubblici assistenziali.
E’ compito del Comune accertare la veridicità dei requisiti e delle richieste, e che le stesse non si riferiscano a interventi già esistenti.
La singola domanda deve essere presentata in carta da bollo al Sindaco del Comune in cui è presente l’abitazione interessata ai lavori di installazione del dispositivo, entro il 1° marzo di ogni anno dal disabile o da chi ne esercita la tutela o potestà.